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S
SANITÀ (PROFESSIONI)
COMPLESSITÀ OPERATIVA
BASSA
Le norme sul tirocinio, in particolare la durata di 18 mesi, non riguarderanno il mondo della sanità. Per le professioni sanitarie – dai medici agli infermieri – la disciplina sul tirocinio resta quella stabilità dai rispettivi ordinamenti e soprattutto dagli ordinamenti universitari.
SEGRETO
COMPLESSITÀ OPERATIVA
MEDIA
A garanzia del cliente, il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale per evitare la diffusione di dati sensibili o informazioni.
SOCIETÀ DI CAPITALI
COMPLESSITÀ OPERATIVA
ALTA
Anche gli investitori possono partecipare a una società professionale: per l'esrcizio di una o più professioni possono essere costituite società di capitali i cui soci professionisti svolgano tale attività in via esclusiva. Possono esser soci sia i professionisti iscritti ad un ordine, albo o collegio, sia investitori di capitale (persone fisiche o società). In tal caso la partecipazione dei professionisti non può essere inferiore ai due terzi quando la società assume deliberazioni o decisioni. Si tratta di una norma diretta a garantire la prevalenza dei soci professionisti rispetto ai meri invesitori, a tutela dell'indipendenza dell'attività professionale stessa. Tale modello organizzativo non diluisce inoltre la personalità della prestazione: è il cliente ad individuare il professioniasta e solo se il cliente non vi provveda la scelta è effettuata dalla società, comunicando poi all'utente il nominativo per iscritto. La società deve stipulare una polizza assicurativa per la copertutra dei danni professionali causati ai clienti dal socio professionista: si tratta di una conferma (forse una duplicazione) della copertura assicurativa già necessaria al professionista singolo.
SOCIETÀ TRA AVVOCATI
COMPLESSITÀ OPERATIVA
ALTA
L'emendamento al decreto legge sulle liberalizzazioni, mentre disciplina i limiti per a partecipazione di soci di capitale nelle società che esercitano attività professionali, fa salvi i tipi societari esistenti. Tra questi la Sta, la società tra avvocati, definita dal decreto legislativo 96/2001, sulla scorta della disciplina comunitaria. La Sta è una società di persone e solo in parte richiama la disciplina delle società in nome collettivo. Vi sono alcune differenze: la società tra avvocati non è infatti soggetta a procedura fallimentare, per l'intrinseca natura personale dell'oggetto della prestazioni. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'Albo degli avvocati e a tal fine deve essere costituta con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
COMPLESSITÀ OPERATIVA
BASSA
Dalla legge Merloni del 1994, è possibile costituire una società di ingegneria nelle forme della società di capitali o della società cooperativa, eseguendo studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. L'impatto della legge 183/2011 e del decreto legge-liberalizzazioni rilevante per l'attuale possibilità di più attività professionali, di non professionisti per prestazioni tecniche e soprattutto per la presenza di soci per finalità di investimento.
SOLIDARIETÀ (CONTRIBUTO)
COMPLESSITÀ OPERATIVA
BASSA
Il 30 settembre di quest'anno è una data decisiva anche per i pensionati delle casse professionali. Perché se entro quella data le stesse casse non avranno adottato, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni, la loro pensione sarà gravata di un contributo di solidarietà dell'1% per il 2012 e 2013. La data originaria inserita nel decreto «salva-Italia» (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011) era quella del 31 marzo, ma il decreto Milleproroghe ha fatto slittare di un semestre la scadenza.
T
TARIFFE
COMPLESSITÀ OPERATIVA
BASSA
Le tariffe professionali sono abolite. Si completa così il percorso iniziato con il decreto legge Bersani (223/2006), che aveva cancellato l'inderogabilità delle tarifef fisse e dei minimi e ha introdotto la possibilità del patto di quota lite (l'accordo tra avvocato e cliente in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una parte di beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l'onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di percentuale o di una determinata somma). Con il decreto legge 138/2011 si era prevista la derogabilità delle tariffe. Ora con la manovra per le liberalizzazioni le tariffe sono cancellate tout court. Per le definizione giudiziale delle parcelle le tariffe sopravvivono però per altri 120 giorni (dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 1/2012).
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